È stato istituito il nuovo “ammortizzatore sociale unico” a sostegno delle aziende e dei lavoratori colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati nel corso del mese di maggio 2023 nei territori delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana.
Dal 15 giugno 2023 i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, potranno trasmettere all’INPS, secondo le modalità definite nella circolare n. 53 dell’8 giugno 2023, il file in formato .csv, con i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura.
Per la compilazione in automatico della domanda, la modifica verrà rilasciata con la release del 18 giugno.
Per dimostrare la sussistenza delle circostanze impeditive di recarsi al lavoro (ovvero interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione, inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, condizioni di salute di familiari, solo a titolo di esempio), i datori di lavoro sono tenuti ad indicare nella domanda di essere in possesso della dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore che attesti la tipologia di motivazione. Tale documentazione deve essere custodita ai fini dei controlli.
Per gli utenti che hanno attivo il portale del dipendente, si ricorda che è possibile pubblicare un documento comune nella BACHECA pubblica dal menù Pubblicazione Bacheca, raggiungendo così in modo rapido tutti i dipendenti. In fase di pubblicazione del documento, la procedura consente l’invio automatico di una mail (opzionale) che informa della pubblicazione del documento e per gli utenti che utilizzano la app viene inviata una notifica sullo smartphone che informa il dipendente che ha un nuovo documento pubblicato.
Per verificare che i dipendenti abbiano scaricato il documento, si ricorda che è disponibile l’interfaccia a menù Storico Download Documenti che consente, selezionando in basso le seguenti impostazioni, la facile verifica dei dipendenti che non hanno scaricato il documento.
Il nuovo istituto introdotto dal legislatore (articolo 7, decreto–legge 1° giugno 2023, n. 61) tutela sia i datori di lavoro che hanno sospeso l’attività produttiva a causa degli eventi alluvionali che i lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza degli eventi alluvionali.
Il nuovo ammortizzatore sociale unico introdotto dal decreto Alluvione, o cassa integrazione emergenziale, secondo la terminologia adottata dal Ministero del lavoro, presenta numerose particolarità rispetto ai trattamenti di integrazione salariale ordinari previsti a regime come la Cassa integrazione ordinaria, l’Assegno di integrazione salariale e la Cassa integrazione speciale operai agricoli.
- La richiesta non è subordinata alla stipulazione di alcun accordo sindacale.
- I periodi di utilizzo dell’ammortizzatore unico non rilevano ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale (articoli 4, 12 e 30, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).
- I datori di lavoro non sono tenuti a versare il contributo addizionale nei casi e nelle misure previste dal decreto legislativo n. 148/2015.
- Il trattamento è erogato direttamente dall’INPS ai lavoratori dipendenti beneficiari della tutela.
È incompatibile:
- con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- con il trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e i trattamenti di cui all’articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 per il settore agricolo.
- Pertanto, non è possibile fruire del nuovo ammortizzatore sociale unico se i lavoratori, per i medesimi periodi, sono destinatari di altri trattamenti di integrazione salariale.
Ai datori di lavoro che hanno già inoltrato domanda di Cassa integrazione ordinaria, Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e/o dei Fondi di solidarietà bilaterali e di Cassa integrazione speciale agricola è concessa però la facoltà di optare per il nuovo “ammortizzatore sociale unico” per gli stessi periodi e con riguardo agli stessi lavoratori, richiedendo l’annullamento della domanda. Tale richiesta va presentata “con la massima urgenza”, alla Struttura territoriale INPS competente e dovrà essere seguita dalla domanda per accedere alla nuova misura di sostegno.
A chi e quanto spetta il nuovo ammortizzatore unico:
- Lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 2 maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni alluvionati che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l’attività lavorativa.
- Lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 2 maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori alluvionati.
- Lavoratori agricoli che, alla data del 2 maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni alluvionati.
- Lavoratori agricoli che, alla data del 2 maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni.
- Lavoratori agricoli che, alla data del 2 maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni alluvionati. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.
- Lavoratori agricoli che, alla data del 2 maggio 2023, sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi la lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.
La misura del trattamento massimo è pari, per il 2023, a 1.321,53 euro e la sua durata massima varia da un massimo di 15 giornate per i lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro a un massimo di 90 giornate per i lavoratori che risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei Comuni alluvionati
La domanda va presentata in tutti i casi dal datore di lavoro entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.