Le Agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie
L’agenzia delle Entrate per far luce sulla tipologia di spese sanitarie che è possibile inserire in dichiarazione per fruire degli sconti fiscali, ha pubblicato nel mese di ottobre 2023 la guida dal titolo “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie”.
Nella stessa vengono indicati i documenti delle spese che è necessario esibire all’intermediario che predispone e invia la dichiarazione o che vanno conservati per eventuali controlli dell’Agenzia.
Detrazioni per interventi particolari tra le prestazioni per cui è ammessa la detrazione fiscale, vi rientrano gli interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA). La spesa è detraibile dal soggetto intestatario della fattura; se è cointestata, la spesa è detraibile al 50% da ciascuno.
Spese per acquisto di dispositivi medici: si può ricorrere alla detrazione Irpef anche per l’acquisto di mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità; è il caso, tra l’altro, degli occhiali da vista (con esclusione delle spese sostenute per l’impiego nella montatura di metalli preziosi, quali oro, argento e platino) e lenti a contatto (a cui si aggiunge il costo del liquido per il loro utilizzo).
NOTA BENE: Tuttavia, se i dispositivi in parola sono stati acquistati nel 2022 fruendo del c.d bonus vista – che prevede un rimborso al contribuente – la spesa non risulta detraibile. Se il rimborso è parziale, la detrazione è pari all’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto degli occhiali da vista o delle lenti a contatto correttive al netto dell’importo del bonus ottenuto.
Detrazione per mascherine protettive e tamponi una parte del vademecum pubblicato dall’Agenzia delle Entrate relativo alle agevolazioni per spese sanitarie, è dedicato alla detrazione per acquisto di mascherine protettive e dispositivi per l’esecuzione dei tamponi per Sars-Cov-2. Con riferimento alle “mascherine chirurgiche” e a quelle “Ffp2 e Ffp3”, va controllato se la mascherina protettiva rientri fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della salute e rispetti i requisiti di marcatura CE.
Invece, per quanto riguarda i tamponi e i test per il Sars-Cov-2, sono detraibili se eseguiti da laboratori pubblici o privati, in quanto rientranti fra le prestazioni sanitarie diagnostiche.
Vige l’obbligo di pagamento tracciato solo se le prestazioni sono eseguite da strutture private non accreditate al Servizio sanitario nazionale.
ATTENZIONE: Per i tamponi e i test eseguiti in farmacia le spese sono detraibili anche se pagate in contanti; la farmacia è in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Per i tamponi rapidi di autodiagnosi che non rientrano nell’elenco dei dispositivi di uso più comune emanato dal Ministero della salute, è necessario che il documento di spesa riporti il codice AD, che attesta la trasmissione al sistema Tessera sanitaria della spesa


