SMART WORKING- Lavoro Agile
Dal 1° ottobre 2023 viene meno la tutela emergenziale accordata ai lavoratori affetti da malattie super invalidanti.
Il decreto lavoro (articolo 28-bis, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85) ha prorogato, dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023, il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie super invalidanti individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022.
Per espressa previsione di legge, la condizione di super fragilità è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.
A questi lavoratori ad elevata fragilità, fino al 30 settembre 2023, l’ordinamento giuridico accorda il diritto a lavorare in smart working, diritto (assoluto) da garantire anche se la mansione svolta non è compatibile con le modalità di lavoro agile.
Priorità sempre operative
Non è invece soggetto a scadenza l’obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano
accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, di riconoscere, in ogni caso, priorità alle richieste formulate, in particolare, da lavoratrici e dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità grave (articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) e da lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata in base all’articolo 4, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104.


