E’ stato, finalmente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del credito d’imposta per la formazione 4.0 previsto nella legge di Bilancio 2018. Nove i brevi articoli di concerto interministeriale tra dicasteri di Sviluppo economico, Economia e Lavoro. Il decreto spiega chi può accedere all’agevolazione, e in quale misura di spesa ammissibile, circa la formazione tecnologica dei lavoratori.
Come ricorda l’art. 1, le spese ammissibile circa la formazione del personale dipendente sono quelle sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. L’agevolazione, inoltre, è cumulabile con altre misure di aiuto similari purché l’intervento complessivo non ecceda quanto previsto dal Reg. UE 651/2014.
Si tratta di un’agevolazione di ampia portata. Tutte le imprese con sede in Italia possono accedere al credito d’imposta sulla formazione 4.0. Questo a prescindere dalla grandezza e dall’attività svolta. Pesca, agricoltura e acquacoltura comprese, così come gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali. Non si applica, però, alle imprese in difficoltà. Queste ultime sono definite tali dall’art 2, punto 18 del Reg. UE 651/2014.
Il governo, pur riservandosi di ampliare in futuro il credito d’imposta ad altre branche della tecnologia, individua in precisi campi le spese ammissibili in formazione. In ogni caso lo svolgimento delle attività attualmente previste devono essere espressamente disciplinati in contratti collettivi o aziendali. Ecco quali sono i settori.